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Art. 354. Astensione dagli incanti

Art. 354.  Astensione dagli incanti.  Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (euro 516).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.