Art. 117. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero.
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.
2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all’articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell’ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (1).
(1) Il comma, aggiunto dall’art. 4 co. 9 D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con mod., dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, è stato così sostituito dall’art. 9, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
Il riferimento all’art. 34, L. n. 55/1990 è, ora, da ritenersi operato all’art. 81, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.