Logo del Laurus Robuffo

Art. 702. Intervento dello stato richiedente

Art. 702. Intervento dello stato richiedente.

1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana.

Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo in tema di mandato di arresto europeo, vedi comma 4 dell’art. 10, L. 22 aprile 2005, n. 69.