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Art. 305. Cospirazione politica mediante associazione

Art. 305. Cospirazione politica mediante associazione.  Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’art.302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l’associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.).; 2) arresto in flagranza: 1° comma obbligatorio (380 c.p.p.)., 2° comma obbligatorio solo se ricorre  l’aggravante prevista dal comma 4°; altrimenti facoltativo (381 c.p.p.); 3) competenza: comma 1, Corte di Assise; comma 2, Tribunale monocratico.

Il fermo è consentito (384 c.p.p.).