[Art. 647. Appropriazione di cose smarrite del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito. È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309:
1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate;
2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;
3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai numeri 1) e 3), se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309.]
Articolo abrogato dall’art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
L’ipotesi delittuosa prevista dall’originario art. 647 è, ora, un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria previsto dall’art. 4, D.Lgs. n.7/2016 cit.
Per disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall’art. 12, D.Lgs. n. 7/2016 cit.