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Art. 167. Notificazioni ad altri soggetti

Art. 167. Notificazioni ad altri soggetti.

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell’articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall’articolo  149.