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Art. 239. Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta

Art. 239. Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta.  Se, durante l’esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non  commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell’arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussionesi estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa  delle ammende.