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Art. 10. Competenza per reati commessi all’estero

Art. 10. Competenza per reati commessi all’estero. 1. Se il reato è stato commesso interamente all’estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della  residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna dell’imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.


1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1 (1).

2. In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-bis la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del  pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335 (2).

3. Se il reato è stato commesso in parte all’estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

(1) Comma inserito dall’art. 6, co. 3, D.L. 16 maggio 2016, n. 67, conv., con modif., dalla L. 14 luglio 2016, n. 131. Il citato art. 6 ha inoltre disposto che le disposizioni di cui al  predetto co. 3 si applicano ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

(2) Comma così modificato dall’art. 6, D.L. n. 67/2016 cit. Vedi anche nota (1).