CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI
AI CAPI PRECEDENTI
Art. 357. (1) Nozione di pubblico ufficiale. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (2).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 17 L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall’art.4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
(2) In materia di misure di prevenzione, per la qualifica di pubblico ufficiale ricoperta dall’amministratore giudiziario vedi l’art. 35, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.