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Art. 498. Esame diretto e controesame dei testimoni

Art. 498. (1) Esame diretto e controesame dei testimoni.

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l’esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l’esame, secondo l’ordine indicato nell’articolo 496.

3. Chi ha chiesto l’esame può proporre nuove domande.

4. L’esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell’esame il presidente può avvalersi dell’ausilio di un  familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l’esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste,  dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L’ordinanza può essere revocata nel corso dell’esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all’articolo 398, comma 5 bis (2).

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del  codice penale, l’esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante  l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico (2) (3) (4).

4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all’esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l’adozione di modalità protette (5).

(1) Con sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 1997, n. 283, l’articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente, nel caso di testimone  infermo di mente che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l’esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca  direttamene l’esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.

(2) I commi 4 bis e 4 ter sono stati inseriti dall’art. 13 L. 3 agosto 1998, n. 269.

(3) Comma così modificato prima dall’art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228, poi dall’art. 9, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 conv., con modif., dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 ed infine dall’art. 2, co. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 29 gennaio 2005, n. 63, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4-ter (nel testo precedente alla modifica introdotta dall’art. 9, D.L. n. 11/2009 cit. che, fra l’altro, ha inserito le parole “ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato”) nella parte in cui non prevedeva che l’esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato fosse effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

(5) Comma aggiunto dall’art. 2, co. 1, D.L. n. 93/2013 cit. e poi così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.