CAPO X bis - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA ALLA PROVA
Il presente Capo è stato inserito dall’art. 5, L. 28 aprile 2014, n. 67.
Art. 141 bis. Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova.
1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.
Vedi nota al presente Capo.