CAPO III
RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI
Art. 17. Riunione di processi. 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi (1):
a) nei casi previsti dall’articolo 12;
b) [soppressa] (2);
c) nei casi previsti dall’articolo 371, comma 2, lettera b) (3).
1 bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi (4).
(1) Alinea così modificato dall’art. 1, co. 2, L. 1° marzo 2001, n. 63.
(2) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 2, D.L. 20 novembre 1991, n. 367 (Coordinamento delle indagini…).
(3) Le originarie lettere c) e d) sono state così sostituite dall’art. 1, co. 3, L. 63/2001 cit.
Il testo originario così riportava: «c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza».
(4) Comma introdotto dall’art. 168 D.Lgs. 51/98.