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Art. 381. Arresto facoltativo in flagranza

Art. 381. Arresto facoltativo in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge  stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (1).

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti (2):

    a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’articolo 316 del codice penale;

    [b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale] (3);

    c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 comma 2 del codice penale (4);

    d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

    e) corruzione di minorenni prevista dall’articolo 530 del codice penale;

    f) lesione personale prevista dall’articolo 582 del codice penale;

    f-bis) violazione di domicilio prevista dall’articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale (5);

    g) furto previsto dall’articolo 624 del codice penale;

    h) danneggiamento aggravato a norma dell’articolo 635 comma 2 del codice penale;

    i) truffa prevista dall’articolo 640 del codice penale;

    l) appropriazione indebita prevista dall’articolo 646 del codice penale;

    l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale  pornografico di cui all’articolo 600.quater.1 del medesimo codice (6);

    m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (7);

    [m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale;] (8)

    m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale (9);

    m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste dall’articolo 495-ter del codice penale (9);

    m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale (10).

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto  desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle  informazioni o il rifiuto di fornirle (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19).

(1) Un’ipotesi di arresto facoltativo anche fuori flagranza è stata introdotta con l’art. 3, D.L. 13 maggio 1991, n 152, conv. con modif. nella L. 12 luglio 1991, n. 203.

La disposizione si applica alle diverse condotte punibili a norma dell’art. 385 (Evasione) c.p. e, fra queste, in particolare, ai casi di allontanamento dagli arresti domiciliari, di  allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, di mancato rientro da un “permesso” e di assenza di un condannato “semilibero” per oltre 12 ore (v. art. 284 c.p.p.; artt. 30, 47 ter, 51 L. 26 luglio 1975, n. 354).

(2) Alinea così modificato dall’art. 21, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

(3) L’ipotesi criminosa prevista dalla presente lettera (riferita agli artt. 319 comma 4 e 321 c.p.) è stata abolita con le nuove formulazioni degli artt. 319 c.p. (intervenuta prima con l’art. 7, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi con l’art. 1, co. 75 lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190) e 321 (intervenuta prima con l’art. 11, L. n. 86/90 cit. e poi con l’art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 181), in base alla quale l’arresto in flagranza è sempre facoltativo sia che riguardi il corrotto (art. 319) che il corruttore (art. 321).

(4) Lettera così modificata dall’art. 22, D.Lgs. n. 12/1991 cit, è stata modificata la lett. c).

(5) La lett. f-bis) è stata inserita dall’art. 3, co. 25, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) La lett. l-bis) è stata inserita dall’art. 12, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(7) In materia di reati concernenti le armi, deve ricordarsi che, oltre che nei casi di cui all’art. 380, co. 2, lett. g) (arresto obbligatorio), l’arresto in flagranza è consentito (arresto facoltativo) anche nei casi di cui all’art. 4, commi 4 e 5, L. 18 aprile 1975, n. 110 e nei casi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 4 (purché, in tali ultime ipotesi, i reati siano commessi per finalità di discriminazione o violenza razziale, etnica, religiosa) (così ora dispone, infatti, l’art. 6 comma 2 D.L. 26 aprile 1993, n. 122 conv. con modif. nella L. 25 giugno 1993, n. 205).

(8) La lett. m-bis) è stata aggiunta dall’art. 13, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 e poi abrogata dall’art. 2, co. 1-ter, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

(9) Le lett. m-ter) e m-quater) sono state aggiunte dall’art. 2, co. 1, lett. b-bis), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(10) Lettera aggiunta dall’art. 1, co. 5, L. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016).

Per particolari ipotesi di deroga all’arresto in flagranza, vedi quanto previsto dal co. 8 dell’art. 189, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 riportato sub art. 590- bis c.p..

(11) Comma aggiunto dall’art. 26, L. 8 agosto 1995, n. 332.

Sulla possibilità di procedere all’arresto di chi rende false dichiarazioni al giudice, al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, è opportuno ricordare che:

    1. Il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p. come modif. dall’art. 11 comma 2 D.L. 8 giugno 1992, n. 306 conv. con modif. nella L. 7 giugno 1992, n. 356) può essere  commesso solo da chi depone davanti al giudice.

    Non può essere commesso né da chi depone davanti al pubblico ministero né da chi depone davanti alla polizia giudiziaria.

    In questi casi, infatti, sono configurabili le altre ipotesi di reato previste, rispettivamente, dagli artt. 371 bis e 378 c.p..

    Nell’ipotesi tipica, il reato di falsa testimonianza è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

    In astratto, e tenendo conto dei limiti di pena per esso previsti, si tratta perciò di un reato che consente l’arresto in flagranza (art. 381 comma 1).

    In concreto, però, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono mai arrestare in flagranza un falso testimone.

    L’arresto in udienza del testimone per reati concernenti il contenuto della deposizione è infatti vietato sia dall’art. 476, comma 2, sia, indirettamente, dall’art. 207, comma 2 (per il quale, in presenza di un falso testimone, il giudice non può adottare alcun provvedimento immediato, ma solo trasmettere gli atti al pubblico ministero). Il divieto di arresto in udienza è assoluto e vale pertanto anche per la polizia giudiziaria.

    Deve poi escludersi che questa possa procedere all’arresto del testimone “fuori dell’udienza” (= “fuori dell’aula di udienza”) in cui il testimone stesso ha deposto il falso.

    In tale ipotesi, infatti, l’arresto sarebbe illegittimo perché compiuto in assenza del presupposto dello “stato di flagranza”.

    2. Come si è detto (v. n. 1), il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) non può essere compiuto da chi depone il falso davanti alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero.

    a) La condotta di colui che si rifiuta di dire ciò che sa alla polizia giudiziaria ovvero ad essa rende false o reticenti dichiarazioni, può peraltro realizzare il reato di  favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) allorché determina uno sviamento o un rallentamento delle indagini. Per il reato di favoreggiamento personale (che è punito con la  reclusione fino a quattro anni), la polizia giudiziaria può procedere all’arresto in flagranza.

    b) La condotta di colui che si rifiuta di dire ciò  che sa al pubblico ministero ovvero a questi rende false o reticenti dichiarazioni realizza il reato di false informazioni al pubblico ministero (art. 371 bis c.p. aggiunto dall’art. 11 comma 1 D.L. 306/1992) che è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

    Il limite di pena previsto dall’art. 371 bis consente l’arresto in flagranza; in concreto, però, il provvedimento non può essere adottato perché il pubblico ministero non è  legittimato a procedere all’arresto in flagranza (ma deve solo limitarsi a richiedere al giudice l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare).

    c) Il reato previsto dall’art. 371 bis non è configurabile quando le “false informazioni” vengono assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.

    La norma prende infatti in considerazione solo la condotta di chi “nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero” gli rende “dichiarazioni false...”.

(12) Con riferimento alle ipotesi di arresto (facoltativo od obbligatorio) anche fuori di flagranza previste da leggi speciali può comunque dirsi in via generale che:

    1. Quando si tratta di reati per i quali l’arresto fuori flagranza è previsto da disposizioni precedenti all’entrata in vigore del codice una apposita disposizione di coordinamento (art. 230 att.) stabilisce che per tali reati si possa ora procedere al fermo (art. 384) se la pena per essi stabilita è quella dell’ergastolo o quella della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

    Trattandosi di una ipotesi di fermo, la misura è dunque adottata in via prioritaria dal pubblico ministero e solo quando sussistono i presupposti previsti dall’art. 384 per il fermo di indiziato di delitto (fondato pericolo di fuga e gravi indizi) fatta eccezione per quelli che riguardano i limiti di pena.

    2. I limiti all’arresto fuori flagranza stabiliti dall’art. 230 att. non operano, naturalmente, nelle ipotesi in cui l’arresto fuori flagranza è previsto da disposizioni successive all’entrata in vigore del codice.

    Con riferimento alle ipotesi di arresto fuori flagranza introdotte dopo l’entrata in vigore del codice, può ricordarsi:

    a) è ora consentito (si tratta perciò di un arresto facoltativo) l’arresto anche fuori di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a titolo di evasione  anche non aggravata (art. 385 c.p.) (art. 3 DL. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con modif. nella L. 12 luglio 1991, n. 203).

    b) Altre nuove ipotesi di arresto (anche qui, come per l’ipotesi dell’evasione, l’arresto non è obbligatorio ma solo facoltativo) anche fuori di flagranza riguardano l’inosservanza delle misure di prevenzione o del soggiorno cautelare.

    Più in particolare, l’arresto anche fuori di flagranza è previsto dagli artt. 71 (taluni gravi delitti commessi da chi e sottoposto a misura di prevenzione antimafia), art. 75  (inosservanza di obblighi e prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno) e 76 co. 1 (mancato rientro, entro i termini stabiliti, nel comune
di soggiorno obbligato) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

(13) Per l’arresto in flagranza relativamente a reati militari, v. specifica nota sub art. 380.

(14) Per le condotte illecite in materia di sostanze stupefacenti (v. spec. art. 73 T.U. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) l’arresto in flagranza è vietato solo quando si tratta di detenzione per uso personale. Negli altri casi, l’arresto è obbligatorio salvo che il fatto non sia di lieve entità.

    A) Ciò comporta che l’arresto è obbligatorio:

    1) sia che si tratti di “droghe pesanti” che di “droghe leggere”;

    2) sia che le condotte consistano nello “spaccio” sia che consistano nel regalo, nel prestito, nell’offerta, nell’uso di gruppo o in qualsiasi altra condotta che contribuisca alla  diffusione dell’uso della droga;

    3) se il fatto non è di lieve entità: per le modalità o le circostanze dell’azione o per la qualità o quantità delle sostanze (art. 73 comma 5 T.U. cit.).

    B) Se il fatto e di lieve entità, l’arresto è facoltativo (art. 380 comma 2 lett. h).

    C) Non può invece procedersi all’arresto in flagranza di chi, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope (v. art. 75 co. 1 T.U. cit. nella formulazione conseguente all’abrogazione parziale a seguito di referendum popolare v. D.P.R. 5 giugno 1993, n. 174).

    D) Spetta alla p.g. provare che la detenzione non è finalizzata all’uso personale (= assunzione), ma è dovuta ad altra ragione (spaccio, offerta, cessione, uso di gruppo...).

(15) Per il divieto di pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale, v. art. 114, co. 6 bis.

(16) L’arresto non è consentito per i reati di competenza dal giudice di pace per effetto di quanto disposto dall’art. 2 co. 1 lett. b) D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(17) Ai sensi dell’art. 9, co. 3, L. 30 giugno 2009, n. 85, nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo di campioni biologici finalizzato  all’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

    Per l’indicazione dei reati per i quali non è consentito il prelievo dei citati campioni biologici, vedi l’art. 9, co. 1, L. n. 85/2009 cit..

(18) Per le ipotesi in cui la p.g. può esercitare la facoltà di arresto della persona condannata, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio dello Stato e in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna, vedi quanto previsto dall’art. 15, D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161.

(19) Vedi anche art. 2, co. 1-bis, D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, conv., con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9, riportato in nota sub art. 380.