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Art. 127. Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale

Art. 127. Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale. 

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l’azione penale o richiesta l’archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice.