Artt. 685 - 690. Abrogati.
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Gli articoli da 685 a 690 sono stati abrogati dall’art. 52, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2003, n. 36) a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 55 dello stesso decreto.
Per le nuove disposizioni sul casellario giudiziale vedi, ora, il D.P.R. n. 313/2002 cit.