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Art. 739. Divieto di estradizione e di nuovo procedimento

Art. 739. Divieto di estradizione e di nuovo procedimento. 

1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell’esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per  il grado o per le circostanze.