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Art. 156. Notificazioni all’imputato detenuto


Art. 156. Notificazioni all’imputato detenuto.

1. Le notificazioni all’imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell’istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso  modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all’imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore  dell’istituto informa immediatamente l’interessato con il mezzo più celere.

3. Le notificazioni all’imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell’articolo 157.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la  notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

5. In nessun caso le notificazioni all’imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell’articolo 159.