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Art. 200. Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

Art. 200.  Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone.  Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato.

Tuttavia l’applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l’espulsione di lui dal territorio della Stato, a norma delle leggi di pubblica  sicurezza.