Art. 57 bis. Reati commessi col mezzo della stampa non periodica. Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.
Così sostituito dall’art. 1 L. 4 marzo 1958, n. 127.