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Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria

                                                                              CAPO I

                                                                  DEI DELITTI CONTRO

                                                                 L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Sulla possibilità - o sul divieto - di prelievo di campioni biologici, finalizzato all’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati etc. per i reati previsti dal presente Capo, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.


Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è  punito con la multa da lire sessantamila (euro 30) a un milione (euro 516).

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

 

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza ed il fermo non sono consentiti.