Art. 384. (1) Casi di non punibilità. Nei casi previsti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369,371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore (2).
Nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione (2) (3) (4).
(1) Articolo sostituito dall’art. 11 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356.
(2) Le parole «371 ter» sono state inserite dall’art. 22, co. 4, L. 7 dicembre 2000, n. 397.
(3) Le parole «ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o» sono state inserite dall’art. 21, L. 1° marzo 2001, n. 63.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 marzo 2009, n. 75, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto
essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell’art. 371, co. 2, lett. b), c.p.p. - a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.