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Art. 43. Autorizzazione al rilascio di copia di atti

Art. 43. Autorizzazione al rilascio di copia di atti. 

1. L’autorizzazione prevista dall’articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.