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Art. 165. Obblighi del condannato

Art. 165. (1) Obblighi del condannato.  La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni,
al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (2).

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente [salvo che ciò sia impossibile] (3).

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma  dell’articolo 163 (4).

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è
comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico
ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecunaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale
o dell’incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto
all’ulteriore eventuale risarcimento del danno (5).

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

(1) Articolo sostituito dall’art. 128 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, L. 11 giugno 2004, n. 145 (G.U. 12 giugno 2004, n. 136), in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

(3) Parole soppresse dall’art. 2, L. n. 145/2004 cit.

(4) Comma inserito dall’art. 2, L. n. 145/2004 cit.

(5) Comma inserito dall’art. 2, L. 27 maggio 2015, n. 69.