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Art. 245. Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra

Art. 245.  Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra. Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se le intelligenze hanno peroggetto una propaganda col mezzo della stampa.

Procedura: si procede dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia (art. 313). Il fermo è consentito (art. 384 c.p.p.). L’arresto in flagranza è obbligatorio
(art. 380 c.p.p.); la competenza è della Corte di Assise.