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Art. 675. Collocamento pericoloso di cose

Art. 675. (1) Collocamento pericoloso di cose. Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (euro 103) a  unmilioneduecentomila (euro 619).

(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 50 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad  applicare la sanzione amministrativa è il sindaco.