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Art. 267. Presupposti e forme del provvedimento

Art. 267. Presupposti e forme del provvedimento.

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto  motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle  indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono (1).

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’articolo 203 (2).

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con  decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal  provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere  proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su  dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le  modalità e gli effetti indicati al comma 2 (3).

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere  prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alla operazione personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. L’ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma  dell’articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero  con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni (4).

5. In apposito registro riservato tenuto nell’ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o  prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine della operazione.

(1) L’ultimo periodo del co. 1 è stato aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (in G.U. 11 gennaio 2018, n. 8).

Per effetto di quanto disposto dall’art. 9, D.Lgs. n. 216/2017 cit., le disposizioni introdotte dagli artt. 2 e 4 dello stesso decreto si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

(2) Comma inserito dall’art. 10, L. 1° marzo 2001, n. 63.

(3) Comma inserito dall’art. 4, D.Lgs. n. 216/2017 cit.

Per disposizioni transitorie vedi sub nota (1).

(4) L’ultimo periodo del co. 4 è stato aggiunto dall’art. 2, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 216/2017 cit.

Per disposizioni transitorie vedi sub nota (1).

1 Per deroghe alla disciplina prevista dal presente articolo e, in particolare, sulle intercettazioni disposte in procedimenti di criminalità organizzata, vedi l’art. 13, D.L. 13 maggio  1991, n. 152, conv., con modif., dalla L. 12 luglio 1991, n. 203.

Le disposizioni dell’art. 13 cit. si applicano anche:

- nei procedimenti per i delitti previsti dagli artt. 270-ter e 280-bis c.p. nonché per i delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett. a), n. 4 c.p.p., per effetto di quanto disposto dal co. 1 dell’art. 3,  D.L. D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438;

- in relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale nonché dall’art. 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75, ai sensi dell’art. 9, L. 11  agosto 2003, n. 228;

- nei procedimenti indicati nell’art. 6, D.Lgs. n.216/2017.

Si riporta il testo degli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 216/2017 cit., evidenziando che, per effetto di quanto disposto dall’art. 9 dello stesso decreto, le disposizioni dell’art. 7 cit. si applicano  alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo:

«Art. 6. Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei  procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

1. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale non può essere eseguita mediante l’inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.

Art. 7. Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l’accesso all’archivio informatico.

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi  informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

2. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all’esecuzione delle operazioni autorizzate.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all’archivio riservato di cui all’articolo 89-bis delle norme di attuazione, di  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi».