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Art. 640 ter. Frode informatica

Art. 640-ter. (1) Frode informatica. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi  modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è  punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (euro 51) a due milioni (euro 1.032).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (euro 309) a tre milioni (euro 1.519) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più  soggetti (2).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e terzo o un’altra circostanza aggravante (3).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 10 della L. 23 dicembre 1993, n. 547.

(2) Comma inserito dall’art. 9, co. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(3) Comma così modificato dall’art. 9, co. 1, D.L. n. 93/2013 cit.

L’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.) per le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il fermo non è consentito. Per la prima parte la procedibilità è a querela (336 c.p.p.), per la  seconda d’ufficio (50 c.p.p.). La competenza è del Tribunale monocratico.

Qualora il reato sia commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104 - riportato in nota al presente  Titolo XII - anche ai fini della valutazione dei presupposti dell’arresto in flagranza, facoltativo e obbligatorio, e del fermo di indiziato di delitto.