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Art. 299. Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero

Art. 299. Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000.

Articolo così sostituito dall’art. 6, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Si procede a richiesta del ministro della Giustizia (art. 313 u.c.).


L’arresto in flagranza ed il fermo non sono consentiti; la competenza è del Tribunale monocratico.