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Art. 323. Abuso di ufficio

Art. 323.  (1) Abuso di ufficio.  Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

 

(1) Articolo così sostituito dalla L. 16 luglio 1997, n. 234 e poi così modificato (nel co. 1) dall’art. 1,co. 75, lett. p), L. 6 novembre 2012, n. 190.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto in flagranza è facoltativo; 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale collegiale.