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Art. 224. Provvedimenti del giudice

Art. 224. Provvedimenti del giudice.

1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, l’indicazione del  giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.

2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all’esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che  si rendono necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali. (1)

(1) Il co. 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 9 luglio 1996, n. 238 nella parte in cui consente che il giudice, nell’ambito delle  operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei «casi» e nei «modi» dalla legge.