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Art. 110. Richiesta dei certificati

Art. 110. Richiesta dei certificati. 

1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell’articolo 335 del codice, la segreteria richiede:

a) i certificati anagrafici;

b) il certificato previsto dall’articolo 688 dei codice;

e) il certificato del casellario dei carichi penden-ti (1).

2. [Fino alla entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati delle iscrizioni indicate nel comma 1 lettera c) sono acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero] (2).

(1) Lettera così modificata dall’art. 53, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data della sua pubblicazione avvenuta nella G. U del 13 febbraio 2003, ai sensi di quanto disposto dall’art. 55 dello stesso decreto.

In tema di casellario vedi, ora, il D.P.R. n. 313/2002 cit. e, in particolare, gli artt. 6, 8, 12, 14, 21 e 22.

(2) Comma abrogato dall’art. 52, D.P.R. n 313/2002 cit. a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data della sua pubblicazione avvenuta nella G, U. del 13 febbraio 2003, ai sensi di quanto disposto dall’art. 55 dello stesso decreto.