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Art. 657 bis. Computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca

Art. 657 bis. Computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca. 

1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico   ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni  di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.

Articolo inserito dall’art. 4, L. 28 aprile 2014, n. 67.