Art. 657 bis. Computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca.
1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.
Articolo inserito dall’art. 4, L. 28 aprile 2014, n. 67.