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Art. 114. Circostanze attenuanti

Art. 114.  Circostanze attenuanti.  Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli
artt. 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’art. 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3) e 4) del primo comma e nel terzo comma dell’art. 112.