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Art. 259. Custodia delle cose sequestrate

Art. 259. Custodia delle cose sequestrate.

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l’autorità giudiziaria dispone che la custodia  avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell’articolo 120.

2. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell’autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge  penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode può essere imposta una cauzione. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il  custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria.  Dell’avvenuta consegna, dell’avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella  segreteria (1) (2).

(1) L’attuale secondo periodo del co. 2 è stato inserito dall’art. 8, L. 18 marzo 2008, n. 48 (in vigore dal 5 aprile 2008).

(2) Per le cose sequestrate relativamente ai reati che hanno ad oggetto tabacchi lavorati esteri, v. art. 4 D. Lgs. 9 novembre 1990, n. 375 e la nota 2 all’art. 260.