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Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Art. 461.  Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.  Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane,programmi e dati informatici o strumenti destinati [esclusivamente] alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque  anni e con la multa da lire duecentomila (euro 103) a un milione (euro 516).

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l’alterazione.

 

Articolo così modificato dall’art. 5 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con  modif., dalla L. 23 novembre 2001, n. 409.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche nota sub art. 453.