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Art. 429. Decreto che dispone il giudizio

Art. 429. Decreto che dispone il giudizio.

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

    a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori;

    b) l’indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;

    c) l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge (1);

    d) l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;

    e) il dispositivo, con l’indicazione del giudice competente per il giudizio;

    f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia,

    g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste.

2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta  giorni (2).

4. Il decreto è notificato all’imputato contumace nonché all’imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo  424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio (1).

(1) La lett. c) è stata così modificata e il co. 4 dapprima sostituito dall’art. 18 L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi nuovamente sostituito dall’art.2 septies D.L. 7 aprile 2000, n. 82 conv., con modif., nella L. 5 giugno 2000, n. 144.

(2) Comma inserito dall’art. 4, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e poi così modificato dall’art. 1, co. 5, L. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016).