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Art. 633. Invasione di terreni o edifici

Art. 633. Invasione di terreni o edifici. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila (euro 103) a due milioni (euro 1.032).

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci  persone, anche senza armi.

 

Procedura: 1) si procede a querela della parte offesa (336 c.p.p.) a meno che non si tratti di acque, terreni, fondi o edifici pubblici destinati ad uso pubblico (vedi sotto art. 639  bis). Ma se ricorre la circostanza aggravante prevista dal capoverso si procede d’ufficio (50 c.p.p.); si procede altresì d’ufficio se il fatto è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) nell’ipotesi prevista dal primo comma è competente il Giudice di pace (art. 4 co.1 lett. a) D.Lgs. n. 274/2000). La competenza è del Tribunale monocratico nell’ipotesi prevista dal secondo comma, oppure qualora ricorra taluna delle aggravanti indicate nell’art. 4 co. 3 D.Lgs. 274/2000 (v.sub nota art. 581 c.p.) ovvero quando si tratti di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (art. 639-bis).

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.