Art. 559. Adulterio. La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.
Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.
Il delitto è punibile a querela del marito.
Articolo dichiarato incostituzionale con sentenze della Corte Costituzionale n. 126 del 1968 e n. 147 del 1969.