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Art. 559. Adulterio

Art. 559. Adulterio. La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.

Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del marito.

Articolo dichiarato incostituzionale con sentenze della Corte Costituzionale n. 126 del 1968 e n. 147 del 1969.