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Art. 107. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore

Art. 107. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore.

1. Il difensore che non accetta l’incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all’autorità procedente e a chi lo ha nominato.

2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all’autorità procedente.

3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’articolo 108.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.