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Art. 544 bis. Uccisione di animali

Art. 544-bis. Uccisione di animali. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Articolo così modificato dall’art. 3, L. 4 novembre 2010, n. 201 (in vigore dal 4 dicembre 2010).

Vedi nota sub Titolo IX bis.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.