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Art. 110. Pena per coloro che concorrono nel reato
Capo III - Del concorso di persone nel reato

                                                                                   CAPO III

                                                             DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

In tema di concorso di persone in illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie, vedi quanto previsto dall’art. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Art. 110.  Pena per coloro che concorrono nel reato.  Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.