CAPO III
DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
In tema di concorso di persone in illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie, vedi quanto previsto dall’art. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Art. 110. Pena per coloro che concorrono nel reato. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.