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Art. 19

Art. 19. 

1. La cancelleria del giudice per le indagini preliminari, nel trasmettere al pubblico ministero il fascicolo a norma dell’articolo 433 del codice, annota nell’indice gli atti acquisiti successivamente al deposito della richiesta di rinvio a giudizio nonché quelli che sono stati raccolti nel fascicolo per il dibattimento. In quest’ultimo fascicolo sono inseriti l’elenco delle cose sequestrate e la distinta delle spese non soggette a recupero in misura fissa.