Logo del Laurus Robuffo

Art. 8. Regole generali
Capo II - Sezione III - Competenza per territorio

                                                                                                     CAPO II

                                                                                                   Sezione III
                                                                                      Competenza per territorio


Art. 8. Regole generali. 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. (1)

2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione.

3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto.

(1) Per i reati ministeriali, v. nota 1 all’art. 4.