CAPO II
Sezione III
Competenza per territorio
Art. 8. Regole generali. 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. (1)
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto.
(1) Per i reati ministeriali, v. nota 1 all’art. 4.