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Art. 327. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni delle leggi o degli atti dell’Autorità

[Art. 327.   Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni delle leggi o degli atti dell’Autorità. Abrogato.]

Articolo abrogato dall’art. 18 L. 25 giugno 1999, n. 205.