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Art. 452 terdecies. Omessa bonifica

Art. 452 terdecies. Omessa bonifica.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

Articolo inserito dall’art. 1, L. 22 maggio 2015, n.68 (in vigore dal 29 maggio 2015).

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.