Art. 526. Prove utilizzabili ai fini della deliberazione.
1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
1 bis. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 19, L. 1° marzo 2001, n. 63.