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Art. 526. Prove utilizzabili ai fini della deliberazione

Art. 526. Prove utilizzabili ai fini della deliberazione.

1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

1 bis. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte  dell’imputato o del suo difensore (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 19, L. 1° marzo 2001, n. 63.