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Art. 683. Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere

Art. 683. Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere. Chiunque senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell’art. 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non  costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da lire centomila (euro 51) a cinquecentomila (euro 258).

Procedura: vd. art. 650