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Art. 609 sexies. Ignoranza dell’età della persona offesa

Art. 609-sexies. Ignoranza dell’età della persona offesa. Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona  offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

L’articolo - aggiunto dall’art. 7 della L. 15 febbraio 1996, n. 66 - è stato così sostituito dall’art. 4, co. 1, lett. t), L. 1 ottobre 2012, n. 172.