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Art. 636. Giudizio di revisione

Art. 636. Giudizio di revisione. 

1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell’articolo 601.

2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di re visione.