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Art. 15

Art. 15. 

1. La cancelleria del giudice che ha emesso un provvedimento che definisce una fase o un grado del processo ne comunica l’estratto alla segreteria del pubblico ministero per l’annotazione nel registro delle notizie di reato.

2. Alla stessa segreteria è comunicata la trasmissione degli atti a norma dell’articolo 590 del codice o la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorità giudiziaria.